Art. 3.
(Agevolazioni fiscali e contributive).

      1. Ai redditi della società newco e ai redditi della società risultante dalla fusione di cui all'articolo 1, l'imposta sul reddito delle società, prevista dal titolo II

 

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del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica con aliquota ridotta al 15 per cento, anziché del 33 per cento, come previsto dall'articolo 77 del medesimo testo unico. È prevista una ulteriore riduzione dell'aliquota al 10 per cento in caso di garanzie fideiussorie prestate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
      2. Tutti gli atti posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cui all'articolo 1, nonché le formalità a essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
      3. Ai soci prestatori d'opera e ai dipendenti assunti dopo la fusione per incorporazione di cui all'articolo 1 si applica il regime contributivo del contratto di apprendistato, nei limiti previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      4. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano per cinque anni a decorrere dalla avvenuta fusione e, per la parte concernente la società newco, dalla data della sua costituzione fino all'avvenuta fusione, entro il limite massimo di sei mesi.